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Pensione, è possibile riscattare i periodi non lavorati?

  • Immagine del redattore: Caf e Servizi - Fusaro
    Caf e Servizi - Fusaro
  • 18 gen 2018
  • Tempo di lettura: 3 min

Ti mancano ancora parecchi anni di contributi per arrivare alla pensione, perché per diversi periodi non hai lavorato? Forse non sai che puoi riscattare, a determinate condizioni, i periodi di disoccupazione: in pratica, puoi recuperare i periodi in cui non hai lavorato ai fini della pensione, pagando il relativo onere.

Vediamo come fare e in quali casi è possibile riscattare i periodi non lavorati per la pensione.


Innanzitutto, va precisato che non tutti i periodi in cui il lavoratore è privo di occupazione possono essere riscattati, ma soltanto quelli successivi al 31 dicembre 1996.

Bisogna poi sottolineare che questi periodi non devono risultare già coperti da altro tipo di contribuzione: niente riscatto, dunque, se si tratta di periodi di disoccupazione indennizzata (Ds o Ds a requisiti ridotti, Aspi, Mini Aspi, Naspi, mobilità…), in quanto per questi periodi l’Inps accredita i contributi figurativi.

È importante anche tener presente che durante tutto il periodo da riscattare deve essere verificato il requisito della permanenza dello stato di disoccupazione: bisogna dunque che la domanda di riscatto sia accompagnata da una certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento, rilasciata dal competente Ufficio del lavoro/Centro per l’impiego. Nella certificazione deve essere dichiarato che, per tutto il periodo chiesto a riscatto, si è protratto lo stato di disoccupazione.

È necessario anche precisare che i periodi riscattabili sono solo quelli collocati tra un rapporto di lavoro a tempo determinato, o stagionale, e il rapporto successivo. La finalità della disposizione che consente il riscatto dei periodi non lavorati, difatti, è quella di tutelare le situazioni in cui il rapporto di lavoro è interrotto a causa della natura dell’attività prestata, saltuaria o discontinua: lo ha precisato l’Inps, spiegando che non è possibile riscattare i periodi non lavorati a causa della cessazione di un rapporto a tempo indeterminato, perché in questo caso l’interruzione dell’attività è legata alla volontà delle parti, non alla natura dell’attività.

Questa scelta di non tutelare le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato appare senz’altro discutibile, posto che nella maggior parte dei casi la cessazione avviene per volontà del datore di lavoro, quindi sarebbe giusto salvaguardare almeno quei lavoratori che non hanno interrotto volontariamente il rapporto.

Senza considerare che l’onere del riscatto, in ogni caso, è a carico del lavoratore, quindi la tutela non ha praticamente costi per l’Inps.

Chi può riscattare i periodi non lavorati


Possono riscattare i periodi non lavorati tutti i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago (assicurazione generale obbligatoria dell’Inps) e alle forme esclusive e sostitutive (ad esempio ex Fondo elettrici e telefonici, ex Inpdap) senza che sia necessario un periodo di iscrizione minimo.

Come si calcola il costo del riscatto


Considerando che i periodi da riscattare devono essere collocati dopo il 31 dicembre 1996, il costo del riscatto, nella maggior parte dei casi, si determina in questo modo:

  • si deve prendere come riferimento la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi;

  • si deve poi moltiplicare la retribuzione per gli anni da ricongiungere e per l’aliquota contributiva (32,95% per l’Inpdap, 33% per l’Inps Fondo pensioni lavoratori dipendenti); nel caso in cui i periodi siano più brevi, o non risultino annualità intere, si deve rapportare l’imponibile dell’ultimo anno a mese, o a settimana.

Se l’interessato ha più di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, l’onere di riscatto si deve calcolare col sistema retributivo, più complesso, per i periodi sino al 31 dicembre 2011:

  • si deve effettuare un primo calcolo della pensione considerando i soli periodi presenti nella gestione di destinazione;

  • successivamente si deve un secondo calcolo della pensione considerando anche i periodi da riscatto, come se risultassero accreditati nel fondo prescelto.

  • bisogna poi fare la differenza tra i due calcoli per ottenere l’ammontare del beneficio conseguito;

  • una volta determinato il beneficio, questo si deve moltiplicare per un apposito coefficiente che cambia in relazione all’età, al sesso e all’anzianità contributiva del lavoratore: si ottiene, così, la riserva matematica, che corrisponde all’onere di riscatto.

 
 
 

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