L'APE va realizzato dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione. Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kWh/mq anno). Inoltre l'APE è tra i documenti utili ad ottenere il certificato di agibilità di un edificio.
Con la Legge 90/2013 è stato ulteriormente chiarito quando bisogna redigere l'Attestato, approfondisci su questa pagina tutti i casi in cui è obbligatorio fare l'attestato energetico
La validità di un APE è, nella maggior parte dei casi, 10 anni
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L'APE è, come detto precedentemente, obbligatorio per legge. Le sue principali finalità sono:
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Strumento per valutare la convenienza economica dell'acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici
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Strumento per consigliare degli interventi di riqualificazione energetica efficaci
Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l' APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:
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Aumento del valore degli immobili caratterizzati da consumi energetici bassi al momento della vendita o dell'affitto
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Incentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da anidride carbonica CO2
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Casi di esclusione dell'APE
I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall'art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall'appendice A del DM 26/06/2015
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gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
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edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
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i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
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gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
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gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
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i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
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i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
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