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Certificato

APE

Certificazione energetica degli immobili ad uso sia abitativo che commerciale.

L'APE va realizzato dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione. Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kWh/mq anno). Inoltre l'APE è tra i documenti utili ad ottenere il certificato di agibilità di un edificio.

Con la Legge 90/2013 è stato ulteriormente chiarito quando bisogna redigere l'Attestato, approfondisci su questa pagina tutti i casi in cui è obbligatorio fare l'attestato energetico

La validità di un APE è, nella maggior parte dei casi, 10 anni

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L'APE è, come detto precedentemente, obbligatorio per legge. Le sue principali finalità sono:

  1. Strumento per valutare la convenienza economica dell'acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici

  2. Strumento per consigliare degli interventi di riqualificazione energetica efficaci

Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l' APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:

  • Aumento del valore degli immobili caratterizzati da consumi energetici bassi al momento della vendita o dell'affitto

  • Incentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da anidride carbonica CO2

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Casi di esclusione dell'APE

I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall'art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall'appendice A del DM 26/06/2015

  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione

  • edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.

  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.

  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile

  • i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile

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